L’art. 71-bis disp. att. c.c. , così come modificato dalla L. 220/2012, elenca i requisiti che un soggetto deve soddisfare per esercitare la professione di amministratore di condominio: tra questi requisiti vi è quello di frequentare un corso di aggiornamento periodico.
Dopo circa un anno dall’entrata in vigore della L. 220/2012, il Ministero di Giustizia ha emanato il DM 140/2014, che ha stabilito che “(…) la riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata: con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’art. 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220”. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 ottobre 2014: vale a dire che a partire da detta data gli amministratori di Condominio sono obbligati a frequentare un corso di formazione periodica di almeno 15 ore annuali.
Tengo a segnalare che il corso di aggiornamento periodico annuale deve durare almeno 15 ore, ed i corsi possono essere svolti anche in via telematica. La durata del corso potrà prevedere anche un numero superiore di ore ed ulteriori materie, ma i temi indicati nel regolamento come contenuti minimi devono essere rispettati. Il corso termina con un esame, che dovrà svolgersi in una sede fisica individuata dal responsabile scientifico; superato l’esame si otterrà il relativo attestato.
Il DM 140/2014 stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità dei Responsabili scientifici che, oltre ad organizzare i corsi, dovranno anche verificare i requisiti dei formatori.
L’Art. 1 prevede i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali, nonché i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
L’Art. 4 del suddetto DM stabilisce che il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti e predispone i programmi didattici; ed inoltre verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti dell’attività di formazione e aggiornamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.
L’art. 2, denominato “finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica gli obiettivi che devono essere perseguiti tramite l’attività di formazione ed aggiornamento, e cioè:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
L’art. 5, invece, stabilisce lo svolgimento ed i contenuti dell’attività di formazione ed aggiornamento.
Di fatti è previsto che il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.