Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 106/2009, denominato “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo del 9 Aprile 2008 n°81” (meglio conosciuto come 81/08), si è definitivamente sancita l’obbligatorietà delle verifiche secondo il DPR 462/2001 inasprendo le pene in caso di mancato effettuazione delle verifiche.
Ci si auspica che gli amministratori di Condominio finalmente comprendano ed accettino l’obbligatorietà della suddetta verifica.
Le violazioni sono da suddividere in due gruppi:
Violazione sanzionata PENALMENTE:
1 – Non è stata effettuata la verifica secondo il DPR 462;
2 – Non è stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione;
3 – Non è stato redatto il documento per il calcolo delle zone con pericolo d’esplosione;
4 – Non sono state prese tutte le precauzioni necessarie per la protezione dai contatti diretti e indiretti;
5 – Non sono state prese tutte le necessarie precauzioni per il personale per quanto riguarda le sovratensioni.
Nel caso in cui l’organo di vigilanza riscontri una violazione che preveda una sanzione penale, emetterà delle prescrizioni per procedere al risanamento della violazione stessa e indica il tempo massimo entro il quale queste prescrizioni devono essere eseguite. Successivamente segnalerà il reato alla Procura della Repubblica, che aprirà un procedimento penale a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui vengano risanate le violazioni nei termini prescritti, il procedimento penale decadrà e il datore di lavoro sarà solo obbligato al versamento di una sanzione pecuniaria (la quarta parte della massima sanzione prevista).
Nel caso in cui il datore di lavoro non riesca o non voglia sanare le violazioni accertate, il procedimento penale segue il suo iter ed il datore di lavoro può essere condannato all’arresto con reclusione da 2 a 4 mesi per l’impianto di terra e per l’impianto di protezione scariche atmosferiche, e da 3 a 6 mesi per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione.
Violazione sanzionata AMMINISTRATIVAMENTE:
1 – Non vengono effettuate periodicamente manutenzioni su impianti di terra, su impianti di protezione scariche atmosferiche e su impianti elettrici in zone con pericolo d’esplosione;
2 – Non vengono tenuti i documenti prodotti per la manutenzione e i verbali per gli organi ispettivi.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate prevedano una sanzione amministrativa l’organo di vigilanza emette una prescrizione che deve essere attuata entro i tempi stabiliti, ma pagando comunque un’ammenda pari al minimo della sanzione prevista.
Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperasse alle prescrizioni emesse, l’art. 11 del Dpr 520/55 stabilisce che è punito con l’arresto fino a un mese di reclusione.
Il D. Lgs. 81/2008 prevede anche la sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.