Scrivo il primo articolo sul Superbonus solo dopo aver letto, disaminato e compreso nel dettaglio sia il cd. Decreto Rilancio che i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Premetto che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
L’aspetto più importante ed innovativo, oggetto del presente articolo e sul quale voglio focalizzare l’attenzione del lettore, è la cessione del credito.
Difatti l’art. 121 del suddetto decreto legge, denominato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali“, stabilisce che ” I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari“.
Il contribuente, in luogo dell’utilizzo della classica detrazione, potrà quindi optare alternativamente tra:
- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti;
- b) la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, compensabile dallo stesso contribuente, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Per entrambi i casi, il DL prevede inoltre che il credito d’imposta possa essere acquistato da qualsiasi soggetto e che non ci sia alcun limite al numero delle cessioni effettuabili.
Nei commi successivi dell’art. 121 sono indicati gli interventi a cui è applicabile l’opzione sconto in fattura / trasformazione della detrazione in credito, e vale a dire:
- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Adozione di misure antisismiche
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Ciò posto, l’istituto della cessione del credito è disciplinato dall’art. 1260 c.c. , che prevede che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione“.
La cessione del credito non è altro che il trasferimento di un credito da una persona (chiamata cedente) ad un’altra (chiamata cessionario). Il cedente, che vanta un credito nei confronti di un debitore (cd. ceduto), prima di riscuotere quanto gli spetta, può stipulare un accordo per cedere il proprio credito. Questo accade, ad esempio, quando il cedente ha bisogno di liquidità e si accorda con il cessionario, che gli pagherà una somma di denaro inferiore rispetto alla totalità del credito. Del resto, il cessionario si fa carico di un rischio e offre immediata liquidità al cedente. Anche il debitore è coinvolto nella cessione, ma solo in modo indiretto. Il ceduto, infatti, non ha il potere di opporsi alla cessione e non dev’essere neanche chiesto il suo consenso. La cessione non è possibile solo quando la prestazione del debitore ha carattere strettamente personale oppure nelle ipotesi vietate dalla legge.
Esistono due modalità di cessione del credito:
- pro soluto
- pro solvendo
In caso di cessione del credito pro soluto, il cedente si libera da ogni responsabilità in merito all’adempimento da parte del debitore, ed il cessionario si fa carico del rischio dell’inadempimento. L’unico onere a carico del cedente è provare che il credito esiste e può essere ceduto, e che non esistono particolari vizi né cause di annullamento o nullità.
Situazione radicalmente diversa è quella della cessione del credito pro solvendo, perché in questo caso il cedente deve garantire che il debitore eseguirà la prestazione dovuta. In caso di inadempimento, il cessionario potrà rivolgersi al cedente, che a sua volta è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore. In tale ipotesi il rischio dell’inadempimento è ad esclusivo carico del cedente, che non deve garantire solo che il credito esiste, ma anche che verrà ripagato. In caso contrario sarà il cedente l’unico responsabile e su questi ricadrà l’obbligo del pagamento.
In conclusione: in caso di adesione ai benefici fiscali denominati Superbonus, è di fondamentale importanza, per il Condominio, che il credito sia ceduto pro soluto.