Un recente decreto emesso dal Tribunale di Bari (n. 8143 del 22 maggio 2020) ha trattato un tema molto importante: l’Amministratore che non ottiene il certificato di aggiornamento professionale è soggetto a revoca giudiziale.
A seguito al deposito ricorso che ha dato il via ad un’azione di volontaria giurisdizione incardinata nel 2019, il Tribunale di Bari si è trovato a decidere sulla richiesta di revoca di un amministratore condominiale motivata sulla carenza dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 71-bis primo comma disp. att. c.c. lett. G. Di fatti, secondo tale articolo, “possono svolgere l’incarico di amministratore condominiale coloro che (…) hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
Nel caso in argomento i ricorrenti sostenevano che il proprio Amministratore non aveva dato dimostrazione dell’ottenimento del certificato di aggiornamento professionale e pertanto ne richiedevano la revoca. L’amministratore, costituitosi in giudizio, portava a propria discolpa una serie di eccezioni (omesso svolgimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 + omesso tentativo di revoca assembleare) nonché elementi di merito.
Il Tribunale, prima di entrare nel merito, ha esaminato e respinto le eccezioni. L’azione per revoca dell’amministratore è azione in sede camerale e pertanto non è soggetta a procedimento di mediazione obbligatoria. Quanto alla necessità di tentativo di revoca assembleare, questo non era uno dei casi previsti dal c.c.
In relazione agli elementi di merito, il Tribunale ha stabilito che non fosse sufficiente che l’amministratore fosse iscritto ad un albo professionale e che lo svolgimento dell’incarico di amministratore condominiale è soggetto a requisiti ben precisi e dettagliatamente indicati dall’art. 71-bis disp. att. c.c.
Il Tribunale di Bari è partito da quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1129 c.c. , che stabilisce che “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata“.
Secondo il Tribunale di Bari, tra i dati professionali rientrano anche i requisiti di svolgere l’incarico previsti dalla Legge. In caso di mancata comunicazione ex art. 1129 c.c. , l’Amministratore è passibile di revoca (come stabilito dal Tribunale di Milano – 27 marzo 2019 n. 3145).
Il Tribunale di Bari ritiene che la normativa riguardante i requisiti di professionalità dell’amministratore è volta alla tutela dell’ordine pubblico. Tale concetto è molto complesso ed ha ad oggetto i principi fondanti dell’ordinamento. E’ spesso citato nel codice civile quale elemento rispetto al quale non ci si può porre contrariamente. Un atto contrario all’ordine pubblico, ad esempio, rende quell’atto nullo. Non fanno eccezione le delibere assembleari, così come previsto dalla Corte di Cassazione – SS.UU. n. 4806/05. Pertanto, ponendo che le norme di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. sono poste a tutela dell’ordine pubblico, se una delibera è contraria ad esse, tale delibera va considerata nulla.
Ove mai, invece, l’Amministratore perdesse il possesso dei requisiti in corso di mandato, poiché nel nostro ordinamento non vi è alcuna norma che disciplina tale caso specifico e considerando la delibera di nomina iniziale regolare e legittima, sono dell’opinione che il rapporto Amministratore/Condominio vada considerato risolto ipso iure ex art. 2231 c.c. , che prevede che “quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto“.