Il portiere è un lavoratore subordinato del Condominio, a cui è affidato l’espletamento delle mansioni individuate dal CCNL per i dipendenti da proprietari dei fabbricati. Il contratto in argomento, scaduto il 31 dicembre 2014, è stato rinnovato il 26 novembre 2019 ed ha validità dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Un simpatico inciso: noi napoletani siamo molto affezionati alla figura del portiere, una sorta di difensore del Condominio, di risolutore di problematiche di varia natura, di persona fidata e sempre disponibile ad aiutare i condomini in difficoltà. La figura del portiere è stata sapientemente dipinta in due capolavori del cinema napoletano: “Così parlò Bellavista” (1984) di Luciano De Crescenzo, in cui sono presenti ben tre portieri del Condominio di via Petrarca 58; e “La banda degli onesti” (1956) di Camillo Mastrocinque, dove Totò interpreta un portiere napoletano di un fabbricato di Roma.
Tornando all’oggetto del presente articolo, rappresento in primis che il contratto può essere a tempo determinato od a tempo indeterminato.
L’assunzione del dipendente deve essere deliberata dall’Assemblea condominiale con il quorum previsto dal II comma dell’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Successivamente alla delibera l’Amministratore provvede alla sottoscrizione del contratto individuale con il soggetto individuato dall’Assemblea (tale adempimento può essere anche eseguito con l’invio di una lettera di assunzione ove sono riportati tutti i dati del rapporto lavorativo nascente – ad es. qualifica, orario, retribuzione, ecc.).
L’art. 18 del CCNL prevede più livelli relativi alle diverse mansioni. Il livello A inquadra i portieri, il B gli addetti alla pulizia, gli operai specializzati o qualificati, e gli assistenti bagnanti, come da seguente documento:
L’individuazione del livello e delle mansioni del dipendente è fondamentale sia per delineare i diritti del lavoratore che per quantificarne la retribuzione.
Una prima e fondamentale distinzione è relativa al conferimento o meno di alloggio al portiere. Difatti, in base a tale attribuzione, variano sia l’orario che le mansioni di lavoro.
Il portiere con alloggio ha un orario di lavoro di 48 ore settimanali (da suddividere in 6 giorni), mentre l’orario del portiere che non usufruisce dell’alloggio è pari a 45 ore settimanali (sempre da ripartire in 6 giorni).
Sono ovviamente previsti contratti part-time sia per portieri con alloggio (32-36 ore settimanali) che per portieri senza alloggio (16-20 ore settimanali).
L’orario di lavoro deve essere ricompreso tra le 07:00 e le 20:00. Per sopperire a necessità urgenti al di fuori di questi orari è previsto l’istituto della reperibilità, da espletare per un massimo di dodici ore settimanali.
L’art 20 del CCNL stabilisce che “l’alloggio deve essere gratuito; deve essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito“.
E’ di notevole importanza segnalare che “nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l’alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici“. Il portiere ha quindi diritto ad una guardiola ed ad un bagno con lavabo e wc.
L’assegnazione dell’alloggio comporta anche mansioni differenti.
Ai sensi dell’art. 21 del CCNL il portiere senza alloggio deve provvedere:
a) alla vigilanza dello stabile (da intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l’orario lavorativo);
b) alla distribuzione della corrispondenza ordinaria;
c) alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole e generiche riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione. La sostituzione delle lampadine elettriche dovrà avvenire in piena sicurezza, in quanto le stesse siano situate in posizioni raggiungibili con normali mezzi a disposizione del portiere;
d) alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
e) a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che saranno regolate in sede territoriale.
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che usufruisce dell’alloggio di servizio nello stabile, oltre a svolgere le mansioni previste al comma 1, deve provvedere:
f) alla custodia dello stabile (da intendersi quale generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali attivazioni anche al di fuori dell’orario lavorativo).
Il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere, quando gli siano affidate anche le mansioni di pulizia, oltre a svolgere le mansioni di cui al comma 1 (nonché di cui al comma 2, se usufruisce dell’alloggio di servizio) deve provvedere:
g) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni accessori e delle cabine dell’acqua;
h) alla pulizia delle scale, dei cortili, dei piani pilotis e dei porticati ad uso esclusivo dell’immobile, nonché delle aree destinate ad autorimessa condominiale;
i) alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde.
L’attuale normativa vigente prevede, inoltre, ulteriori mansioni che possono essere affidate al portiere quali:
– la conduzione della caldaia di riscaldamento a carbone ovvero dell’impianto centrale di riscaldamento a gasolio e/o condizionamento a gas, o dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso del relativo certificato di abilitazione;
– il servizio di esazione dei canoni di quote condominiali;
– il compito di intervenire in casi di emergenza sull’impianto di ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porte, onde consentire l’allontanamento delle persone.
Segnalo che l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione, il cui costo è a carico del datore di lavoro (Condominio).
Tale compito deve essere svolto dal dipendente durante l’orario di lavoro ma, se usufruisce dell’alloggio, anche durante le ore di reperibilità.
In caso di emergenza che si dovesse verificare nelle ore notturne (22 – 6), il portiere potrà intervenire oppure provvederà a darne l’allarme, facendo attivare gli organismi competenti.
Il portiere deve essere coperto da un’assicurazione per danni verso terzi procurati nelle manovre di riallineamento, mediante l’estensione della polizza globale fabbricati.
Per l’affidamento di tali ulteriori mansioni al portiere è dovuta un’indennità.
Ulteriore mansione che il portiere può assumere è quella del ritiro della corrispondenza straordinaria, cioè quella dove è necessaria la firma per ricevuta, previa delega rilasciata al dipendente dal condòmino o dall’inquilino. Per tale servizio è stabilità un’indennità economica ed il Condominio sarà tenuto a fornire al portiere un registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta.
In relazione alle ferie, l’art. 79 del CCNL prevede che “le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno, di norma, del riposo festivo, sono le seguenti:
a) festività nazionali:
– Anniversario della liberazione (25 aprile);
– Festa del lavoro (1o maggio);
– Proclamazione della Repubblica (2 giugno);
b) festività infrasettimanali:
– Capodanno (1o gennaio);
– Epifania (6 gennaio);
– Lunedì di Pasqua;
– Assunzione della Beata Vergine (15 agosto);
– Ognissanti (1 novembre);
– Immacolata Concezione (8 dicembre);
– S. Natale (25 dicembre);
– S. Stefano (26 dicembre);
c) Patrono della città“.
Il 3 comma del suddetto articolo stabilisce che “oltre alle festività nazionali ed al riposo settimanale il contratto collettivo stabilisce che i portieri hanno diritto a 26 giorni di ferie che devono essere consumate nell’anno in cui vengono maturate. Il portiere ha la facoltà di scegliere quando usufruire della metà del suo periodo di ferie, per i resto è il condominio a decidere. Il contratto di settore esclude i giorni dal 1° Luglio al 31 Agosto e dal 20 dicembre al 10 Gennaio. Tale restrizione tiene sicuramente conto della particolare prestazione lavorativa del portiere, che soprattutto nel periodo estivo, quando i condomini sono in vacanza, deve soddisfare maggiormente l’esigenza di sorveglianza del condominio. In tale periodo, la retribuzione a cui il portiere ha diritto è la stessa rispetto a quella che avrebbe percepito se avesse prestato il servizio“.
L’art. 84 del CCNL disciplina i permessi retribuiti, vale a dire “permessi individuali retribuiti di durata minima di 2 ore e fino a giornata intera“.
Il lavoratore con profilo professionale A ha diritto a 60 ore annue di permesso; 20 ore (variabili in base all’orario del contratto individuale) sono usufruibili dai lavoratori con profilo B, e 28 ore ai lavoratori con profilo C.
E’ importante segnalare quanto previsto dai commi 5 e 6 del suddetto articolo, vale a dire: “i permessi vanno fruiti compatibilmente con comprovate esigenze di servizio e dovranno essere richiesti al datore di lavoro con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore“, e “i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione oraria, determinata secondo le previsioni dell’art. 104. Con l’accordo delle parti, è ammesso il cumulo dei permessi non fruiti nell’anno con quelli dell’anno successivo“.
Al Condominio titolare di un rapporto di lavoro subordinato vanno applicate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.